Le vasche dei depuratori devono essere chiuse? Come cambia la normativa da Regione a Regione
Gli odori provenienti da depuratori, vasche di raccolta reflui, vasche di equalizzazione, accumuli fanghi e sezioni di trattamento sono uno dei problemi ambientali più delicati per aziende, gestori di impianti e pubbliche amministrazioni.
Non si tratta solo di un disagio percepito: le emissioni odorigene possono generare segnalazioni da parte dei cittadini, criticità nei rapporti con gli enti di controllo, prescrizioni autorizzative e peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori.
Per questo oggi il tema degli odori viene affrontato sempre più spesso all’interno di autorizzazioni ambientali, studi di impatto odorigeno, piani di gestione e interventi tecnici di mitigazione.
Esiste una normativa sugli odori?
Sì. In Italia il riferimento principale è l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, che prevede che la normativa regionale o le autorizzazioni possano stabilire misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene degli stabilimenti. Queste misure possono riguardare prescrizioni impiantistiche e gestionali, valori limite, criteri localizzativi e piani di contenimento.
Nel 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il Decreto Direttoriale n. 309/2023, che contiene gli indirizzi nazionali per l’applicazione dell’art. 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Il decreto rappresenta oggi un riferimento tecnico importante per autorizzazioni, studi di impatto e valutazioni degli enti competenti.
Questo significa che gli odori non vengono più considerati solo come un disturbo generico, ma come un aspetto ambientale da valutare, gestire e documentare.
Le Regioni applicano tutte le stesse regole?
No. Il quadro nazionale è unico, ma l’applicazione può cambiare da Regione a Regione.
Alcune Regioni hanno adottato linee guida o discipline specifiche. La Lombardia, ad esempio, è stata tra le prime Regioni a dotarsi di una linea guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose derivanti da attività a forte impatto odorigeno, con la D.G.R. IX/3018/2012.
La Liguria ha approvato linee guida per la definizione del Piano di gestione degli odori, che includono caratterizzazione dell’odore, misure di prevenzione e riduzione, piano di monitoraggio e piano di intervento.
Il Piemonte ha adottato linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti da attività a impatto odorigeno.
L’Abruzzo, con D.G.R. n. 391/2025, ha approvato linee guida regionali di recepimento degli indirizzi MASE sulle emissioni odorigene.
Nel Lazio, invece, il tema viene gestito soprattutto attraverso l’applicazione dell’art. 272-bis, degli indirizzi MASE 309/2023 e delle prescrizioni contenute nei singoli procedimenti autorizzativi. In diversi atti regionali recenti viene richiamato il Decreto MASE 309/2023 per studi, monitoraggi e simulazioni relative all’impatto odorigeno.

Le vasche di raccolta reflui devono essere sempre chiuse?
Non esiste un obbligo automatico e generalizzato di copertura per tutte le vasche. Tuttavia, le vasche di raccolta reflui, accumulo, equalizzazione, ossidazione o trattamento fanghi possono essere considerate sorgenti odorigene diffuse. Per questo possono essere oggetto di valutazione tecnica e, se necessario, di prescrizioni specifiche.
In un atto della Regione Lazio relativo a un impianto di depurazione, le potenziali fonti di emissioni odorigene vengono individuate nelle vasche di ossidazione biologica, nella vasca di chiarificazione primaria e nelle apparecchiature della linea trattamento fanghi. In un altro atto regionale, qualora i valori odorigeni risultino superiori ai limiti concordati con ARPA Lazio, viene prevista la copertura delle vasche con sistemi chiusi in depressione e convogliamento delle emissioni verso un impianto di abbattimento.
Quindi la copertura fisica può diventare obbligatoria caso per caso, se richiesta dall’autorizzazione, dall’ente competente o da una valutazione tecnica. Prima di arrivare a interventi strutturali complessi, è però possibile adottare misure di mitigazione attiva, mirate e documentabili.
Benefici per ambiente, gestione e operatori
Un impianto di nebulizzazione Multiva correttamente dimensionato può contribuire a:
-
- ridurre la dispersione degli odori dalle vasche
- migliorare la vivibilità delle aree operative
- limitare il disturbo verso l’esterno
- ridurre il rischio di segnalazioni
- supportare il gestore nei rapporti con gli enti
- intervenire senza modifiche strutturali invasive
- integrare eventuali piani di gestione odori
- rendere più controllabile il trattamento delle emissioni diffuse
In presenza di reflui organici, fanghi o superfici contaminate, il trattamento può inoltre contribuire a migliorare le condizioni igienico-ambientali delle aree di lavoro, riducendo le condizioni favorevoli allo sviluppo di odori persistenti e contaminazioni superficiali. I prodotti vengono utilizzati in diluizione controllata e tramite sistemi di dosaggio programmabili, evitando sprechi, sovradosaggi e applicazioni non necessarie.
La barriera nebulizzata Multiva non sostituisce eventuali obblighi di copertura fisica, aspirazione in depressione o trattamento aria qualora siano espressamente prescritti dall’autorità competente.
Rappresenta però una soluzione tecnica efficace quando si vuole intervenire prima che il problema diventi critico e ridurre l’impatto odorigeno in modo rapido, mantenendo accessibili le vasche.
Gli impianti Multiva possono essere inseriti in una relazione tecnica, in un piano di miglioramento ambientale o in una proposta di mitigazione da presentare a Regione, ARPA, Provincia, Comune o gestore dell’impianto.
Hai problemi di odori da vasche, reflui o aree fanghi?
Multiva può supportarti con sopralluogo tecnico, analisi delle aree critiche, progettazione dell’impianto, fornitura dei prodotti e realizzazione di un sistema di nebulizzazione su misura.
