Nuovo decreto sui centri di raccolta rifiuti: requisiti, gestione e controllo degli odori
Cosa cambia con il D.M. 26 marzo 2026
Il D.M. 26 marzo 2026 aggiorna la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, introducendo indicazioni più puntuali su requisiti strutturali, gestione operativa, tracciabilità, sicurezza e controllo degli impatti ambientali.
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 ed è entrato in vigore il 14 maggio 2026. Sostituisce i precedenti riferimenti normativi contenuti nel D.M. 8 aprile 2008 e nel D.M. 13 maggio 2009.
I centri di raccolta già esistenti possono continuare a operare, ma devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 14 maggio 2027.

Cosa sono i centri di raccolta
I centri di raccolta sono aree presidiate e organizzate per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani, suddivisi per frazioni omogenee. Possono essere utilizzati da utenze domestiche, utenze non domestiche ammesse, gestori del servizio pubblico e altri soggetti previsti dalla normativa.
La gestione concreta del centro deve essere disciplinata da Comuni o enti d’ambito, attraverso regolamenti che definiscono:
Aspetto |
Cosa deve essere regolato |
|---|---|
Chi può conferire e con quali modalità |
|
Tipologie conferibili tra quelle previste dall’Allegato 1 |
|
Aree, flussi, orari, controlli |
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Procedure, personale, sicurezza e tracciabilità |
Questo significa che il decreto indica le tipologie di rifiuti conferibili, ma ogni centro deve organizzare il servizio in base alle proprie caratteristiche e al regolamento locale.
Requisiti tecnico-strutturali dei centri di raccolta
Il decreto rafforza l’attenzione sugli aspetti strutturali e ambientali dei centri di raccolta. Le strutture devono essere progettate e gestite nel rispetto delle norme in materia di salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi. In particolare, il centro deve essere organizzato in modo da evitare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna, salute degli operatori, aree circostanti, paesaggio, siti di particolare interesse.
Tra gli aspetti da prevenire rientrano anche rumori, polveri e odori.
Per i rifiuti pericolosi sono previste ulteriori cautele, come aree protette dagli agenti atmosferici, contenitori idonei, superfici impermeabili e sistemi per contenere eventuali sversamenti.
Requisito |
Finalità |
|---|---|
Limitare accessi non autorizzati e aumentare la sicurezza |
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Ridurre l’impatto visivo del centro |
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Facilitare accesso, scarico e movimentazione |
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Garantire sicurezza e controllo |
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Proteggere suolo e sottosuolo |
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Controllare acque di dilavamento e aree di raccolta |
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Guidare gli utenti al corretto conferimento |
|
Distinguere rifiuti pericolosi e non pericolosi |
|
Gestire eventuali criticità o incidenti |
Il contenimento di polveri e odori
Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è il riferimento esplicito alla necessità di adottare misure idonee per il contenimento di polveri e odori.
Questo punto è particolarmente importante per i centri di raccolta, perché alcune frazioni possono generare criticità olfattive soprattutto nei periodi caldi, in presenza di residui organici, percolamenti, tempi di deposito prolungati o frequenti movimentazioni.
Le aree più sensibili sono spesso:
Il controllo degli odori non riguarda quindi solo il decoro del centro. Diventa un elemento importante per la gestione ambientale, la tutela degli operatori e il rapporto con cittadini, abitazioni e attività vicine.
Trasbordo dei rifiuti e molestie olfattive
Il decreto prevede la possibilità di individuare aree dedicate al trasbordo dei rifiuti urbani, quando il centro dispone di spazio sufficiente. Queste operazioni devono però essere gestite con attenzione:
- senza deposito a terra;
- per il tempo strettamente necessario;
- in aree separate da quelle utilizzate dagli utenti;
- con accesso riservato al gestore;
- adottando accorgimenti per limitare le molestie olfattive.
Questo conferma che i momenti di carico, scarico e movimentazione sono tra le fasi più delicate nella gestione degli odori.
Requisiti gestionali e personale
La gestione dei centri di raccolta richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 1, con specifica abilitazione per la gestione dei centri. Il personale deve essere formato su:
- tipologie di rifiuti conferibili;
- sicurezza ed emergenze;
- gestione dei RAEE;
- corrette procedure operative.
Il gestore deve garantire il controllo visivo dei rifiuti, la separazione per flussi omogenei, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, la sorveglianza durante l’apertura, la manutenzione costante e la disinfestazione periodica. È vietato il disassemblaggio dei rifiuti all’interno del centro.
Rifiuti conferibili
L’Allegato 1 del decreto indica le tipologie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta. Tra queste rientrano, ad esempio:
- imballaggi;
- RAEE;
- batterie e accumulatori;
- oli vegetali e minerali;
- detergenti;
- sfalci e potature;
- ingombranti;
- residui della pulizia stradale;
- rifiuti urbani non differenziati;
- PAP;
- alcune frazioni da piccoli interventi domestici.
Le utenze non domestiche possono conferire solo i rifiuti ammessi dalla normativa e dal regolamento del singolo centro.
Gestione di rifiuti particolari
Alcune frazioni richiedono modalità specifiche di gestione:
Tipologia |
Prescrizione principale |
|---|---|
Contenitori idonei con sistemi anti-traboccamento |
|
Etichettatura e gestione in aree adeguate |
|
Contenitori a tenuta stagna con chiusura |
|
Contenitori chiusi e idonei |
|
Protezione da pioggia e vento |
|
Contenitori con copertura impermeabile |
Tempi massimi di deposito
Il decreto stabilisce limiti precisi per evitare accumuli prolungati e ridurre criticità ambientali, igieniche e olfattive. Questi limiti sono importanti anche per prevenire fermentazioni, percolamenti e cattivi odori.
Tipologia |
Tempo massimo |
|---|---|
3 mesi |
|
72 ore |
|
7 giorni |
|
7 giorni |
|
30 giorni |
|
Mai oltre 1 anno |
Tracciabilità e contabilizzazione
Il registro di carico e scarico è richiesto solo per i rifiuti pericolosi. Devono inoltre essere previste procedure di contabilizzazione per:
- rifiuti in ingresso da utenze non domestiche;
- rifiuti in uscita verso recupero o smaltimento;
- RAEE, con peso verificato a destino;
- dati gestionali, da conservare per 3 anni.
Queste informazioni servono anche per predisporre bilanci di massa o volumetrici.
Riuso e preparazione per il riutilizzo
Il decreto consente di individuare aree dedicate a beni usati e funzionanti, destinati al riutilizzo o allo scambio tra privati.
Possono essere previste anche aree per la prevenzione della produzione di rifiuti e per la preparazione al riutilizzo, purché siano chiaramente separate dalle zone di raccolta e deposito dei rifiuti.
Perché il controllo degli odori diventa sempre più importante
Il nuovo decreto conferma una visione più moderna del centro di raccolta: non solo luogo di conferimento, ma struttura tecnica organizzata, controllata e gestita con criteri ambientali.
In questo contesto, il controllo degli odori diventa un aspetto sempre più rilevante.
Le criticità possono dipendere da molti fattori, per questo è importante non trattare l’odore come un problema generico, ma come una criticità da valutare in base alle caratteristiche reali del sito. Il trattamento degli odori può essere applicato in modo mirato sulle aree dove il problema si genera.
Alcuni esempi concreti:
Area critica |
Possibile intervento |
|---|---|
Nebulizzazione tecnica localizzata |
|
Trattamento mirato durante utilizzo o movimentazione |
|
Applicazioni periodiche sulle aree sensibili |
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Trattamento di residui, percolamti e punti contaminati |
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Barriere osmogeniche o nebulizzazione |
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Programmi stagionali di prevenzione |
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Barriere osmogeniche e interventi mirati sulle fonti più esposte |
L’obiettivo non è coprire l’odore con una profumazione, ma intervenire sulle aree dove si genera la criticità, contribuendo a migliorare la gestione quotidiana del centro.
Tiriamo le somme
Il D.M. 26 marzo 2026 introduce una disciplina più aggiornata e dettagliata per i centri di raccolta dei rifiuti urbani. I requisiti riguardano aspetti strutturali, gestionali, ambientali e operativi: dalla sicurezza alla tracciabilità, dai tempi di deposito alla formazione del personale, fino al contenimento di polveri e odori.
Per gestori, Comuni e aziende ambientali, il controllo delle emissioni odorigene diventa quindi parte integrante di una gestione più ordinata, responsabile e attenta al territorio.
Multiva affianca operatori ambientali e pubbliche amministrazioni nello studio di soluzioni tecniche per il trattamento degli odori nelle aree critiche, valutando ogni intervento in base alle caratteristiche del sito, ai flussi di rifiuto e alle reali esigenze operative.

