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UNI EN 13725 e odori: misurazione emissioni odorigene

Perché la UNI EN 13725 diventa sempre più importante

Perché la UNI EN 13725 diventa sempre più importante

La revisione della normativa europea sulle emissioni industriali sta riportando al centro un tema spesso complesso da gestire: le emissioni odorigene.

Con la direttiva (UE) 2024/1785, l’Unione Europea aggiorna la disciplina sulle emissioni industriali e sulle discariche, intervenendo su autorizzazioni, controlli, prestazioni ambientali e condizioni operative degli impianti. In questo contesto, gli odori diventano un aspetto sempre più rilevante da valutare, gestire e documentare.

Quando gli odori diventano un problema autorizzativo

Le emissioni odorigene possono incidere sulla gestione di molte attività soggette ad autorizzazione ambientale, soprattutto quando sono presenti:

  • segnalazioni da parte dei cittadini;
  • prescrizioni in AIA o autorizzazioni ambientali;
  • impianti vicini ad abitazioni o attività commerciali;
  • emissioni diffuse difficili da controllare;
  • biofiltri o sistemi di abbattimento da verificare;
  • aree di stoccaggio, movimentazione o trattamento rifiuti;
  • criticità ricorrenti nei periodi caldi.

Per questo, il tema non riguarda solo il “fastidio” percepito, ma anche la capacità dell’impianto di dimostrare una gestione ambientale adeguata.

Cos’è la UNI EN 13725

La UNI EN 13725:2022 è la norma tecnica di riferimento per la determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica. In pratica, consente di misurare l’odore di un campione gassoso e di esprimere il risultato in modo oggettivo, attraverso un metodo riconosciuto.

È particolarmente utile per valutare:

Utilità
Applicazione
Misurare l’odore in uscita da camini o condotte Emissioni convogliate Sample
Verificare l’efficacia del trattamento Biofiltri Sample
Valutare emissioni da superfici ventilate o trattate Sorgenti areali attive Sample
Misurare l’efficacia di un intervento Confronto prima/dopo Sample
Supportare la valutazione con dati tecnici Contestazioni odorigene Sample
Integrare studi, relazioni e piani di gestione Documentazione autorizzativa Sample

UNI EN 13725 e odori: misurazione emissioni odorigene

La direttiva UE introduce l’obbligo della UNI EN 13725?

No. È importante non confondere i due piani.
La direttiva (UE) 2024/1785 aggiorna il quadro normativo europeo sulle emissioni industriali e sulle discariche.

La UNI EN 13725, invece, è una norma tecnica utilizzata per misurare le emissioni odorigene.
Il collegamento è questo: in un contesto normativo sempre più attento a emissioni, controlli e prestazioni ambientali, la UNI EN 13725 diventa uno strumento utile per valutare e documentare tecnicamente il problema degli odori.

Dove può essere utile per gli operatori

Per chi gestisce impianti o segue autorizzazioni ambientali, la UNI EN 13725 può essere utile quando serve:

  • individuare e misurare sorgenti odorigene
  • verificare l’efficienza di biofiltri o sistemi di trattamento
  • documentare l’efficacia di interventi di contenimento odori
  • supportare relazioni tecniche o studi di impatto odorigeno
  • rispondere a prescrizioni autorizzative
  • gestire segnalazioni e criticità con dati oggettivi
  • confrontare scenari prima e dopo un intervento

Settori più interessati

Il tema riguarda soprattutto attività in cui gli odori possono diventare un fattore critico operativo o autorizzativo:

  • trattamento rifiuti
  • discariche
  • compostaggio
  • digestione anaerobica
  • depurazione acque reflue
  • allevamenti
  • industrie alimentari
  • impianti con biofiltri
  • aree di stoccaggio fanghi, organico o materiali odorigeni

Perché è importante intervenire prima delle criticità

Nella gestione degli odori, l’approccio più efficace non è intervenire solo dopo una segnalazione, ma costruire un sistema di prevenzione e controllo.
Questo significa:

  1. conoscere le sorgenti critiche;
  2. distinguere emissioni diffuse e convogliate;
  3. valutare le condizioni operative che aumentano l’odore;
  4. adottare soluzioni tecniche mirate;
  5. verificare nel tempo l’efficacia degli interventi;
  6. mantenere documentazione tecnica a supporto.

In sintesi?

La revisione della normativa europea sulle emissioni industriali rafforza l’attenzione verso una gestione ambientale più controllata e documentata.

Per impianti di trattamento rifiuti, discariche, depuratori, allevamenti e industrie soggette ad autorizzazione, il controllo degli odori diventa sempre più importante. La UNI EN 13725 non introduce una soluzione al problema, ma fornisce un metodo tecnico per misurare le emissioni odorigene e supportare valutazioni, autorizzazioni, verifiche e interventi di miglioramento.

Per gli operatori del settore, il punto è sempre più chiaro: non basta ridurre l’odore, bisogna anche saperlo valutare, documentare e gestire con metodo.

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Le vasche dei depuratori devono essere chiuse? Come cambia la normativa da Regione a Regione - Multiva

Le vasche dei depuratori devono essere chiuse? Come cambia la normativa da Regione a Regione

Le vasche dei depuratori devono essere chiuse? Come cambia la normativa da Regione a Regione

Gli odori provenienti da depuratori, vasche di raccolta reflui, vasche di equalizzazione, accumuli fanghi e sezioni di trattamento sono uno dei problemi ambientali più delicati per aziende, gestori di impianti e pubbliche amministrazioni.

Non si tratta solo di un disagio percepito: le emissioni odorigene possono generare segnalazioni da parte dei cittadini, criticità nei rapporti con gli enti di controllo, prescrizioni autorizzative e peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori.

Per questo oggi il tema degli odori viene affrontato sempre più spesso all’interno di autorizzazioni ambientali, studi di impatto odorigeno, piani di gestione e interventi tecnici di mitigazione.

Esiste una normativa sugli odori?

Sì. In Italia il riferimento principale è l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006, che prevede che la normativa regionale o le autorizzazioni possano stabilire misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene degli stabilimenti. Queste misure possono riguardare prescrizioni impiantistiche e gestionali, valori limite, criteri localizzativi e piani di contenimento.

Nel 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il Decreto Direttoriale n. 309/2023, che contiene gli indirizzi nazionali per l’applicazione dell’art. 272-bis in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Il decreto rappresenta oggi un riferimento tecnico importante per autorizzazioni, studi di impatto e valutazioni degli enti competenti.

Questo significa che gli odori non vengono più considerati solo come un disturbo generico, ma come un aspetto ambientale da valutare, gestire e documentare.

Le Regioni applicano tutte le stesse regole?

No. Il quadro nazionale è unico, ma l’applicazione può cambiare da Regione a Regione.

Alcune Regioni hanno adottato linee guida o discipline specifiche. La Lombardia, ad esempio, è stata tra le prime Regioni a dotarsi di una linea guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose derivanti da attività a forte impatto odorigeno, con la D.G.R. IX/3018/2012.

La Liguria ha approvato linee guida per la definizione del Piano di gestione degli odori, che includono caratterizzazione dell’odore, misure di prevenzione e riduzione, piano di monitoraggio e piano di intervento.

Il Piemonte ha adottato linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti da attività a impatto odorigeno.
L’Abruzzo, con D.G.R. n. 391/2025, ha approvato linee guida regionali di recepimento degli indirizzi MASE sulle emissioni odorigene.

Nel Lazio, invece, il tema viene gestito soprattutto attraverso l’applicazione dell’art. 272-bis, degli indirizzi MASE 309/2023 e delle prescrizioni contenute nei singoli procedimenti autorizzativi. In diversi atti regionali recenti viene richiamato il Decreto MASE 309/2023 per studi, monitoraggi e simulazioni relative all’impatto odorigeno.

Le vasche dei depuratori devono essere chiuse? Come cambia la normativa da Regione a Regione - Multiva

Le vasche di raccolta reflui devono essere sempre chiuse?

Non esiste un obbligo automatico e generalizzato di copertura per tutte le vasche. Tuttavia, le vasche di raccolta reflui, accumulo, equalizzazione, ossidazione o trattamento fanghi possono essere considerate sorgenti odorigene diffuse. Per questo possono essere oggetto di valutazione tecnica e, se necessario, di prescrizioni specifiche.

In un atto della Regione Lazio relativo a un impianto di depurazione, le potenziali fonti di emissioni odorigene vengono individuate nelle vasche di ossidazione biologica, nella vasca di chiarificazione primaria e nelle apparecchiature della linea trattamento fanghi. In un altro atto regionale, qualora i valori odorigeni risultino superiori ai limiti concordati con ARPA Lazio, viene prevista la copertura delle vasche con sistemi chiusi in depressione e convogliamento delle emissioni verso un impianto di abbattimento.

Quindi la copertura fisica può diventare obbligatoria caso per caso, se richiesta dall’autorizzazione, dall’ente competente o da una valutazione tecnica. Prima di arrivare a interventi strutturali complessi, è però possibile adottare misure di mitigazione attiva, mirate e documentabili.

Le vasche di raccolta reflui devono essere sempre chiuse?

Non esiste un obbligo automatico e generalizzato di copertura per tutte le vasche. Tuttavia, le vasche di raccolta reflui, accumulo, equalizzazione, ossidazione o trattamento fanghi possono essere considerate sorgenti odorigene diffuse. Per questo possono essere oggetto di valutazione tecnica e, se necessario, di prescrizioni specifiche.

In un atto della Regione Lazio relativo a un impianto di depurazione, le potenziali fonti di emissioni odorigene vengono individuate nelle vasche di ossidazione biologica, nella vasca di chiarificazione primaria e nelle apparecchiature della linea trattamento fanghi. In un altro atto regionale, qualora i valori odorigeni risultino superiori ai limiti concordati con ARPA Lazio, viene prevista la copertura delle vasche con sistemi chiusi in depressione e convogliamento delle emissioni verso un impianto di abbattimento.

Quindi la copertura fisica può diventare obbligatoria caso per caso, se richiesta dall’autorizzazione, dall’ente competente o da una valutazione tecnica. Prima di arrivare a interventi strutturali complessi, è però possibile adottare misure di mitigazione attiva, mirate e documentabili.


I passaggi consigliati sono:

  • individuare le aree critiche
  • mappare le sorgenti odorigene
  • verificare la presenza di recettori sensibili
  • analizzare le condizioni operative dell’impianto
  • adottare misure di prevenzione e mitigazione
  • definire un piano di gestione degli odori
  • documentare interventi, manutenzioni e risultati
  • valutare eventuali monitoraggi ante e post intervento

Questo approccio consente di dimostrare agli enti competenti che il problema è stato affrontato con metodo, adottando misure proporzionate e coerenti con il quadro normativo.


La soluzione Multiva: una barriera nebulizzata attiva sul perimetro delle vasche

Barriera osmogenica anti-odori Multiva

Multiva progetta e installa impianti di nebulizzazione per il controllo degli odori in depuratori, vasche di raccolta reflui, aree fanghi, impianti di trattamento rifiuti, biogas, piazzali e aree industriali critiche. Nel caso delle vasche, il sistema viene installato lungo il perimetro o nei punti maggiormente esposti. Gli ugelli nebulizzano una soluzione tecnica a intervalli programmati, creando una barriera attiva sopra e intorno alla superficie emissiva.

Questa barriera funziona come un “coperchio dinamico non strutturale”: non chiude fisicamente la vasca, ma crea una coltre di microgocce che intercetta le molecole odorigene nella fase di volatilizzazione, limitandone la dispersione verso l’esterno.

Il sistema può essere regolato in base a:

  • dimensione della vasca;
  • intensità dell’odore;
  • temperatura;
  • vento;
  • orari di lavoro;
  • fasi di carico o movimentazione;
  • distanza dai recettori;
  • eventuali segnalazioni o prescrizioni.

Benefici per ambiente, gestione e operatori

Un impianto di nebulizzazione Multiva correttamente dimensionato può contribuire a:

    • ridurre la dispersione degli odori dalle vasche
    • migliorare la vivibilità delle aree operative
    • limitare il disturbo verso l’esterno
    • ridurre il rischio di segnalazioni
    • supportare il gestore nei rapporti con gli enti
    • intervenire senza modifiche strutturali invasive
    • integrare eventuali piani di gestione odori
    • rendere più controllabile il trattamento delle emissioni diffuse

In presenza di reflui organici, fanghi o superfici contaminate, il trattamento può inoltre contribuire a migliorare le condizioni igienico-ambientali delle aree di lavoro, riducendo le condizioni favorevoli allo sviluppo di odori persistenti e contaminazioni superficiali. I prodotti vengono utilizzati in diluizione controllata e tramite sistemi di dosaggio programmabili, evitando sprechi, sovradosaggi e applicazioni non necessarie.

La barriera nebulizzata Multiva non sostituisce eventuali obblighi di copertura fisica, aspirazione in depressione o trattamento aria qualora siano espressamente prescritti dall’autorità competente.
Rappresenta però una soluzione tecnica efficace quando si vuole intervenire prima che il problema diventi critico e ridurre l’impatto odorigeno in modo rapido, mantenendo accessibili le vasche.

Gli impianti Multiva possono essere inseriti in una relazione tecnica, in un piano di miglioramento ambientale o in una proposta di mitigazione da presentare a Regione, ARPA, Provincia, Comune o gestore dell’impianto.

Hai problemi di odori da vasche, reflui o aree fanghi?

Multiva può supportarti con sopralluogo tecnico, analisi delle aree critiche, progettazione dell’impianto, fornitura dei prodotti e realizzazione di un sistema di nebulizzazione su misura.

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dm 26 MARZO 2026 Centri di raccolta - Multiva elimina odori

Nuovo decreto sui centri di raccolta rifiuti: cosa cambia con il D.M. 26 marzo 2026

Nuovo decreto sui centri di raccolta rifiuti: requisiti, gestione e controllo degli odori

Cosa cambia con il D.M. 26 marzo 2026

Il D.M. 26 marzo 2026 aggiorna la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, introducendo indicazioni più puntuali su requisiti strutturali, gestione operativa, tracciabilità, sicurezza e controllo degli impatti ambientali.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 ed è entrato in vigore il 14 maggio 2026. Sostituisce i precedenti riferimenti normativi contenuti nel D.M. 8 aprile 2008 e nel D.M. 13 maggio 2009.

I centri di raccolta già esistenti possono continuare a operare, ma devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 14 maggio 2027.

dm 26 MARZO 2026 Centri di raccolta - Multiva elimina odori

Cosa sono i centri di raccolta

I centri di raccolta sono aree presidiate e organizzate per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani, suddivisi per frazioni omogenee. Possono essere utilizzati da utenze domestiche, utenze non domestiche ammesse, gestori del servizio pubblico e altri soggetti previsti dalla normativa.

La gestione concreta del centro deve essere disciplinata da Comuni o enti d’ambito, attraverso regolamenti che definiscono:

Cosa deve essere regolato
Aspetto
Chi può conferire e con quali modalità Accesso Sample
Tipologie conferibili tra quelle previste dall’Allegato 1 Rifiuti ammessi Sample
Aree, flussi, orari, controlli Organizzazione interna Sample
Procedure, personale, sicurezza e tracciabilità Gestione operativa Sample

Questo significa che il decreto indica le tipologie di rifiuti conferibili, ma ogni centro deve organizzare il servizio in base alle proprie caratteristiche e al regolamento locale.

Requisiti tecnico-strutturali dei centri di raccolta

Il decreto rafforza l’attenzione sugli aspetti strutturali e ambientali dei centri di raccolta. Le strutture devono essere progettate e gestite nel rispetto delle norme in materia di salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi. In particolare, il centro deve essere organizzato in modo da evitare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna, salute degli operatori, aree circostanti, paesaggio, siti di particolare interesse.

Tra gli aspetti da prevenire rientrano anche rumori, polveri e odori.

Per i rifiuti pericolosi sono previste ulteriori cautele, come aree protette dagli agenti atmosferici, contenitori idonei, superfici impermeabili e sistemi per contenere eventuali sversamenti.

Finalità
Requisito
Limitare accessi non autorizzati e aumentare la sicurezza Recinzione di almeno 2 metri Sample
Ridurre l’impatto visivo del centro Barriera esterna visiva Sample
Facilitare accesso, scarico e movimentazione Viabilità interna adeguata Sample
Garantire sicurezza e controllo Illuminazione Sample
Proteggere suolo e sottosuolo Pavimentazione impermeabilizzata Sample
Controllare acque di dilavamento e aree di raccolta Gestione acque meteoriche Sample
Guidare gli utenti al corretto conferimento Cartellonistica chiara Sample
Distinguere rifiuti pericolosi e non pericolosi Separazione aree Sample
Gestire eventuali criticità o incidenti Piano di emergenza interna Sample

Il contenimento di polveri e odori

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è il riferimento esplicito alla necessità di adottare misure idonee per il contenimento di polveri e odori.

Questo punto è particolarmente importante per i centri di raccolta, perché alcune frazioni possono generare criticità olfattive soprattutto nei periodi caldi, in presenza di residui organici, percolamenti, tempi di deposito prolungati o frequenti movimentazioni.

Le aree più sensibili sono spesso:

Multiva Urban Solid - Centri di raccolta rifiuti

Possibile criticità
Area critica
Fermentazione e odori persistenti Cassoni organico Sample
Presenza di residui misti e materiale organico Indifferenziato Sample
Elevato impatto olfattivo se non gestiti correttamente PAP Sample
Degradazione, umidità e fermentazione Sfalci e potature Sample

Possibile criticità
Area critica
Residui misti e possibili ristagni Pulizia stradale Sample
Rilascio di odori durante la movimentazione Zone di carico/scarico Sample
Percolamenti, residui e contaminazioni localizzate Pavimentazioni Sample

Multiva Urban Street - Centri di raccolta rifiuti

Il controllo degli odori non riguarda quindi solo il decoro del centro. Diventa un elemento importante per la gestione ambientale, la tutela degli operatori e il rapporto con cittadini, abitazioni e attività vicine.

Trasbordo dei rifiuti e molestie olfattive

Il decreto prevede la possibilità di individuare aree dedicate al trasbordo dei rifiuti urbani, quando il centro dispone di spazio sufficiente. Queste operazioni devono però essere gestite con attenzione:

  • senza deposito a terra;
  • per il tempo strettamente necessario;
  • in aree separate da quelle utilizzate dagli utenti;
  • con accesso riservato al gestore;
  • adottando accorgimenti per limitare le molestie olfattive.

Questo conferma che i momenti di carico, scarico e movimentazione sono tra le fasi più delicate nella gestione degli odori.

Requisiti gestionali e personale

La gestione dei centri di raccolta richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 1, con specifica abilitazione per la gestione dei centri. Il personale deve essere formato su:

  • tipologie di rifiuti conferibili;
  • sicurezza ed emergenze;
  • gestione dei RAEE;
  • corrette procedure operative.

Il gestore deve garantire il controllo visivo dei rifiuti, la separazione per flussi omogenei, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, la sorveglianza durante l’apertura, la manutenzione costante e la disinfestazione periodica. È vietato il disassemblaggio dei rifiuti all’interno del centro.

Rifiuti conferibili

L’Allegato 1 del decreto indica le tipologie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta. Tra queste rientrano, ad esempio:

  • imballaggi;
  • RAEE;
  • batterie e accumulatori;
  • oli vegetali e minerali;
  • detergenti;
  • sfalci e potature;
  • ingombranti;
  • residui della pulizia stradale;
  • rifiuti urbani non differenziati;
  • PAP;
  • alcune frazioni da piccoli interventi domestici.

Le utenze non domestiche possono conferire solo i rifiuti ammessi dalla normativa e dal regolamento del singolo centro.

Gestione di rifiuti particolari

Alcune frazioni richiedono modalità specifiche di gestione:

Prescrizione principale
Tipologia
Contenitori idonei con sistemi anti-traboccamento Rifiuti liquidi Sample
Etichettatura e gestione in aree adeguate Rifiuti liquidi pericolosi Sample
Contenitori a tenuta stagna con chiusura Organico da cucine, mense e mercati Sample
Contenitori chiusi e idonei Residui pulizia stradale Sample
Protezione da pioggia e vento RAEE Sample
Contenitori con copertura impermeabile Rifiuti da costruzione/demolizione Sample

Tempi massimi di deposito

Il decreto stabilisce limiti precisi per evitare accumuli prolungati e ridurre criticità ambientali, igieniche e olfattive. Questi limiti sono importanti anche per prevenire fermentazioni, percolamenti e cattivi odori.

Tempo massimo
Tipologia
3 mesi Frazioni ordinarie Sample
72 ore Rifiuti biodegradabili da cucine, mense e mercati Sample
7 giorni Indifferenziato Sample
7 giorni PAP Sample
30 giorni Sfalci e potature Sample
Mai oltre 1 anno Limite assoluto Sample

Tracciabilità e contabilizzazione

Il registro di carico e scarico è richiesto solo per i rifiuti pericolosi. Devono inoltre essere previste procedure di contabilizzazione per:

  • rifiuti in ingresso da utenze non domestiche;
  • rifiuti in uscita verso recupero o smaltimento;
  • RAEE, con peso verificato a destino;
  • dati gestionali, da conservare per 3 anni.

Queste informazioni servono anche per predisporre bilanci di massa o volumetrici.

Riuso e preparazione per il riutilizzo

Il decreto consente di individuare aree dedicate a beni usati e funzionanti, destinati al riutilizzo o allo scambio tra privati.

Possono essere previste anche aree per la prevenzione della produzione di rifiuti e per la preparazione al riutilizzo, purché siano chiaramente separate dalle zone di raccolta e deposito dei rifiuti.

Perché il controllo degli odori diventa sempre più importante

Il nuovo decreto conferma una visione più moderna del centro di raccolta: non solo luogo di conferimento, ma struttura tecnica organizzata, controllata e gestita con criteri ambientali.

In questo contesto, il controllo degli odori diventa un aspetto sempre più rilevante.

Le criticità possono dipendere da molti fattori, per questo è importante non trattare l’odore come un problema generico, ma come una criticità da valutare in base alle caratteristiche reali del sito. Il trattamento degli odori può essere applicato in modo mirato sulle aree dove il problema si genera.

Alcuni esempi concreti:

Possibile intervento
Area critica
Nebulizzazione tecnica localizzata Cassoni organico Sample
Trattamento mirato durante utilizzo o movimentazione Compattatori Sample
Applicazioni periodiche sulle aree sensibili Zone di conferimento Sample
Trattamento di residui, percolamti e punti contaminati Pavimentazioni Sample
Barriere osmogeniche o nebulizzazione Aree di carico/scarico Sample
Programmi stagionali di prevenzione Periodi caldi Sample
Barriere osmogeniche e interventi mirati sulle fonti più esposte Centri vicini ad abitazioni Sample

L’obiettivo non è coprire l’odore con una profumazione, ma intervenire sulle aree dove si genera la criticità, contribuendo a migliorare la gestione quotidiana del centro.

Tiriamo le somme

Il D.M. 26 marzo 2026 introduce una disciplina più aggiornata e dettagliata per i centri di raccolta dei rifiuti urbani. I requisiti riguardano aspetti strutturali, gestionali, ambientali e operativi: dalla sicurezza alla tracciabilità, dai tempi di deposito alla formazione del personale, fino al contenimento di polveri e odori.

Per gestori, Comuni e aziende ambientali, il controllo delle emissioni odorigene diventa quindi parte integrante di una gestione più ordinata, responsabile e attenta al territorio.

Multiva affianca operatori ambientali e pubbliche amministrazioni nello studio di soluzioni tecniche per il trattamento degli odori nelle aree critiche, valutando ogni intervento in base alle caratteristiche del sito, ai flussi di rifiuto e alle reali esigenze operative.

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